Lavori edili eseguiti in applicazione dei CCNL del settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: è quanto stabilito dalla Circolare 19/E del 27 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, alla cui elaborazione ha contribuito il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che regola, tra gli altri, anche questo requisito per godere del Superbonus 110% e degli altri Bonus.
Infatti, il paragrafo 8 della suddetta Circolare chiarisce che per ottenere il godimento delle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 (rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”), 119 ter (rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”), 120 (rubricato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”) del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, nonché dell’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 (relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici), art. 1, comma 12 della legge n. 205/2017 (relativo alle ristrutturazioni per “sistemazione a verde” di aree private) e dell’art. 1, comma 219 della legge n. 160/2019 (relativo al cosiddetto “bonus facciate” al 60%), il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è appunto tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.