Nonostante in Italia si prediliga l’affidamento condiviso, quando insorgono episodi di grave inadeguatezza o pericolo per il benessere del minore, il giudice può orientarsi verso l’affidamento esclusivo a uno dei due genitori, secondo quanto previsto dall’articolo 337-quater del Codice Civile, al fine di assicurare al bambino un ambiente stabile e sicuro. In generale si ritiene negativo per i minori l’affidamento esclusivo ed per questo che vi si ricorre solo per valide ragioni.
Cos’è l’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo non è altro che l’assegnazione ad uno soltanto dei genitori dell’affidamento del minore, nei casi in cui l’altro non dovesse essere idoneo al ruolo che gli spetta. La richiesta può essere avanzata da uno dei due genitori, ma solo il giudice ha la facoltà di disporlo quando ritiene che l’affidamento condiviso sia lesivo per il minore.
In linea di massima si tende a preferire la bigenitorialità, ovvero il principio per il quale i figli devono conservare un rapporto continuativo con tutti e due i genitori, seppur separati (legge 54 del 2006).
L’art. 337-ter del Codice Civile obbliga il giudice a valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in modo che possano realizzare il diritto della prole a mantenere una relazione stabile con ognuno di essi.
Dunque, entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che viene esercitata di comune accordo, ma il giudice può far decadere tale responsabilità per tutti e due o uno dei genitori che viene meno agli obblighi previsti.
È bene dire che l’affidamento esclusivo non ha una durata fissa e può essere conservato fino alla maggiore età del minore, a meno che non ci siano cambiamenti sostanziali della situazione familiare. Infatti, se il genitore non affidataria dimostra di avere migliorato le capacità di cura del figlio, può fare richiesta di revisione dell’affidamento.
Quando si può richiedere l’affidamento esclusivo
Vediamo allora quali sono le condizioni per le quali il giudice potrebbe decidere di affidare il minore ad uno dei due genitori:
• Genitore inidoneo: l’inidoneità genitoriale è l’incapacità della persona di comprendere le esigenze del figlio. Tale incapacità può rivelarsi in diversi modi e deve essere attestata da un esperto nominato dal giudice che di solito è uno psicologo;
• Avere commesso reati: il genitore potrebbe essersi macchiato di maltrattamenti o condotte aggressive e violente davanti al minore;
• Disinteresse verso il figlio: è la mancata cura e attenzioni ai bisogni del minore;
• Inosservanza dei doveri genitoriali: tra queste mancanze rientra anche il mancato mantenimento;
• Allontanamento dalla casa coniugale: si verifica quando uno dei genitori si allontana dalla residenza e si rende irreperibile;
• Trasferimento in altra città o all’estero: avviene quando il genitore vorrebbe portare il minore in un’altra località senza il consenso dell’altro genitore.
È importante dire che l’affidamento esclusivo non è automatico, né tanto facile da ottenere, anche in presenza di più requisiti tra quelli sopra elencati. Il giudice dovrà comunque svolgere degli accertamenti e prendere una decisione considerando le valutazioni espresse dall’esperto o dai Servizi Sociali.
Affidamento super esclusivo
In alcuni casi molto gravi, si può ricorrere all’istituto dell’affidamento super esclusivo. Tale misura viene applicata quando c’è bisogno di limitare ancor di più i diritti del genitore non affidatario. L’ordinanza n. 26517/2024 ha sancito che l’affidamento super esclusivo può essere usato negli episodi di violenza domestica o per gravi disturbi psicologici di uno dei due genitori. In tali casi il giudice può stabilire che le visite del genitore non affidatario si svolgano in ambienti protetti e alla presenza di esperti, per impedire che il bambino possa subire ulteriori traumi. Quindi con l’affidamento super esclusivo il genitore affidatario prenderà tutte le decisioni inerenti al benessere del minore, senza dover consultare l’altro genitore.
Affidamento esclusivo e affidamento condiviso
Oltre all’affidamento esclusivo il nostro ordinamento prevede anche l’affidamento condiviso, che di solito disciplina l’affidamento dei minori in seguito alla conclusione della relazione affettiva e della convivenza dei genitori. Grazie al modello dell’affidamento condiviso si garantisce l’esercizio della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori che partecipano insieme all’educazione dei figli.
Di conseguenza, tutte le decisioni che riguardano il figlio vengono prese insieme. Se ci sono contrasti sulle questioni di maggiore interesse, le due parti dovranno rivolgersi ad un giudice. L’istituto dell’affidamento condiviso è stato inserito nel nostro ordinamento con la legge 54 del 2006, con lo scopo di definire nuove regole sull’esercizio della responsabilità genitoriale introducendo il concetto di “principio di bigenitorialità”.
Con la legge del 2006 si è andati a ribaltare il rapporto regola/eccezione per quanto riguarda il tema dell’affidamento. In principio l’affidamento congiunto era una semplice opzione, spesso poco adottata, mentre con la nuova legge è diventato la regola, tanto che oggi è richiesta una specifica ragione per attribuire l’affidamento esclusivo.