Eredità digitale: come funziona la successione

Con l’espressione eredità digitale si intendono i beni digitali (blog, files, criptovalute…) che possono avere valore patrimoniale e non e rispondono ad interessi affettivi, familiari e morali. Mancando specifici strumenti giuridici per la loro successione mortis causa, negli anni ci si è interrogati sulla capacità di adattarsi al quadro normativo attuale. Il progresso tecnologico degli ultimi decenni ha definito nel tempo una rivoluzione digitale che ha cambiato ogni ambito della vita sociale e del nostro patrimonio personale, il quale non si limita più soltanto ai beni convenzionali.

Secondo il Codice Civile i beni non sono altro che le cose possono essere oggetto di diritti, delineando un’ampia definizione in cui ora si possono includere anche i beni digitali. L’insieme di questi elementi compone l’eredità o patrimonio digitale della persona, ma nonostante sia riconosciuta l’esistenza di questa categoria di beni, non vi è ancora una consapevolezza ben definita dei problemi pratici e giuridici che possono presentarsi dopo la morte di un soggetto, se non sono stabilite le regole per la loro successione agli eredi.

È il caso, ad esempio, dei beni digitali protetti da password che diventano inaccessibili per gli eredi, anche se la volontà del titolare era di destinarli a loro. Oggi l’eredità digitale è un tema di grande attualità, che coinvolge un numero sempre maggiore di individui.

La successione mortis causa e i beni digitali

Nei casi di successione mortis causa, cioè a causa di morte, gli eredi chiamati a succedere secondo la delazione testamentaria subentrano nella totalità dei rapporti passivi e attivi del “de cuius”. La successione comprende tutti i beni che in vita sono appartenuti al defunto, da quelli immobili a quelli mobili, inclusi i beni registrati e non, come il denaro. Indipendentemente dalla natura di tali beni, l’aspetto a prevalere è la natura patrimoniale.

Dunque, l’elemento patrimoniale ha valore, senza escludere però che all’interno della complessa situazione successoria possano avere rilievo anche disposizioni di tipo non patrimoniale (nomina clausola arbitrale ed esecutore testamentario) o atipiche (donazione organi, disposizioni sulla sepoltura).

Dal punto di vista giuridico viene definita una classificazione dei beni che vanno a comporre il patrimonio digitale:

  • Beni digitali “offline”: sono le risorse digitali che si incontrano fuori dalla rete Internet, indipendentemente dal supporto virtuale o fisico di memorizzazione;
  • Beni digitali “online”: sono le risorse digitali del web che si producono o scambiano con contratti stipulati con i providers di servizi mediante account (social network, posta elettronica, pagamenti elettronici…).

Al netto di tale distinzione, per dare una definizione di bene digitale si può ricorrere a quella espressa nell’art. 28 del Codice del Consumo: “qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”) …”.

Si può quindi affermare l’esistenza di una sorta di rapporto di accessorietà tra il bene materiale (supporto informatico) e il bene digitale, ovvero i codici seriali e algoritmi che compongono un software o le rappresentazioni informatiche in forma di immagini, video e documenti.

Un discorso a parte meritano le criptovalute, che possono essere identificate come beni digitali mobili. Queste possono essere possedute in wallet e tutelate con credenziali di accesso custodite dal proprietario o indirettamente attraverso fondi di investimento e altri intermediari. In quest’ultimo caso non dovrebbero esserci problemi in quanto il trasferimento delle criptovalute avviene secondo le norme ordinarie della successione mortis causa.

Differente, invece, è l’eventualità della detenzione diretta poiché potrebbero esserci delle difficoltà pratiche nell’individuazione del wallet o del recupero delle credenziali di accesso. È quindi evidente l’importanza di pianificare in vita la propria successione, così da evitare problematiche spiacevoli.

L’accesso ai dati personali del defunto

In caso di decesso di un titolare di beni digitali, viene da chiedersi chi sia la persona legittimata ad avere accesso ai dati personali sugli account digitali intestati al defunto. Alcune piattaforme social, come Instagram e Facebook, permettono al titolare dell’account la possibilità di designare un contatto erede. È un soggetto a cui il titolare assegna un diritto di accedere ai contenuti digitali della piattaforma.

Quindi si può dire che il soggetto autorizzato ad avere accesso ai dati sensibili della persona defunta è appunto tale contatto che, dopo la morte, avrà diritto ai beni digitali presenti sul social network presentando il certificato di decesso e la nomina a contatto erede per poter usufruire di video, foto e altro.

La giurisprudenza sulla questione si è posta l’interrogativo di come inquadrare dal punto di vista giuridico la nomina di un beneficiario come contatto erede e la risposta è stata di inserire la fattispecie nel contratto a favore di terzo, ex articolo 1411 c.c. Il ricorso a tale istituto trova un senso nella situazione fattuale che, seppur non sia parte del contratto tra il titolare dell’account e il prestatore del servizio digitale, il contatto erede acquisisce il diritto di accedere ai contenuti digitali del defunto.

Se invece non è stato designato alcun contatto erede, ma c’è comunque un soggetto che vuole avere accesso all’account ed è in possesso del relativo diritto, questa persona può avanzare ordinanza al tribunale per essere dichiarato erede delle informazioni personali del de cuius. D’altra parte, però, il diritto del contatto erede non è universale, ovvero non può disporne come proprietario e non esercita facoltà che appartengono all’erede universale della persona venuta a mancare.

Infatti, il contatto erede giuridicamente non è equiparabile all’erede istituito secondo legge, cioè per testamento. Il conflitto che potrebbe prodursi tra il successore universale e il contatto erede si risolverebbe a favore del primo in quanto sarebbe l’unico ad esercitare il dominio sui beni della successione, inclusi quelli digitali.

Come avviene la successione del patrimonio digitale

Per quel che concerne la trasmissione mortis causa dell’eredità digitale, è bene capire quali sono le possibili opzioni della persona disponente e gli strumenti più indicati per organizzare al meglio la successione. Se non esiste un testamento valido, o se quest’ultimo non definisce la successione integralmente, saranno applicate le norme sulla successione legittima che, specialmente per i beni digitali online, potrebbe implicare il bisogno di avanzare un’azione giudiziaria per recuperare o eliminare dati personali del defunto.

Ad oggi è quindi il testamento ad essere il mezzo più indicato per la successione mortis causa dei beni digitali, soprattutto mediante l’uso di istituti giuridici noti in grado di adattarsi alle nuove esigenze. Con il testamento la persona può disporre dell’eredità o a titolo di legato del patrimonio digitale, sia per i beni digitali di tipo patrimoniale che per quelli di valore morale o affettivo. Questi ultimi appartengono alle disposizioni non patrimoniali atipiche, come quelle inerenti alle disposizioni sulla sepoltura o sul destino di oggetti personali come foto, ritratti e così via.