Quando due coniugi si separano, può accadere che uno attribuisca all’altra parte la colpa della rottura del vincolo matrimoniale, ovvero gli addebita la separazione. In questo caso il coniuge deve rivolgersi ad un giudice per la sentenza di addebito che può verificarsi soltanto quando è accertata la violazione dei doveri coniugali e si riesca a dimostrare che la crisi è dovuta a causa di questa lesione.
La casistica di motivazioni è ampia poiché include infedeltà, coniuge alla ricerca di avventure su siti di incontri, suocere troppo invadenti, messaggi compromettenti e così via. L’addebito ha poi natura sanzionatoria e il coniuge “colpevole” perderà il diritto di ricevere l’assegno di mantenimento e i diritti successori. Permangono però alcuni diritti come quello agli alimenti che sarà corrisposto solo in caso di bisogno.
Cos’è la separazione con addebito?
Un coniuge ha la facoltà di chiedere la separazione con addebito all’altro quanto lo reputa responsabile di avere violato i doveri coniugali. Ciò significa che gli attribuisce la colpa della fine dell’unione e per tale ragione in passato si parlava anche di separazione per colpa.
L’esempio più classico è il tradimento che causa la crisi del matrimonio e conduce le due parti alla separazione. In tal caso la persona tradita non vuole più vivere con l’altro oppure i litigi finiscono per nuocere ai figli.
Le normative di riferimento in materia sono contenute nel Codice Civile. Nell’articolo 151 comma 2 leggiamo “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Invece nell’articolo 156 il giudice può decidere un assegno di mantenimento verso il coniuge al quale non è addebitata la separazione e a sua volta la persona a cui è attribuita la separazione non ne avrà diritto. L’articolo 548 poi sancisce che il coniuge al quale è addebitata la separazione vada a perdere i diritti successori che spettano solo all’altro coniuge.
Funzione dell’addebito e presupposti per la dichiarazione
Come già anticipato, l’addebito ha una funzione sanzionatoria in quanto le conseguenze della sentenza di pronuncia hanno carattere patrimoniale e punitivo. Infatti, il coniuge a cui è attribuita la separazione non avrà diritto al mantenimento e ai diritti successori.
Secondo l’articolo 151 il giudice ha la possibilità di addebitare la separazione se ricorrono le opportune circostanze e quando ne viene fatta richiesta. A proposito delle circostanze, per l’addebito è necessario che ci sia la violazione dei doveri coniugali e il nesso causale tra violazione e crisi matrimoniale che ha portato a non tollerare più la convivenza. Infine, la pronuncia di separazione con addebito è eventuale e subordinata all’istanza. Dunque, il giudice non può esprimerla se il coniuge non ha fatto richiesta.
Altro aspetto da chiarire è che l’addebito può essere a carico di entrambi i coniugi e si parla allora di doppio addebito. Può succedere che i due coniugi facciano domanda di addebito l’uno verso l’altro per tradimento reciproco o ragioni differenti. Il giudice può allora emettere l’addebito verso entrambi se pensa che i due abbiano reso intollerabile la convivenza in egual misura.
La violazione dei diritti coniugali
La violazione dei doveri matrimoniali rappresenta uno dei presupposti per poter richiedere la separazione con addebito. Ovviamente il coniuge che avanza l’istanza deve poter dimostrare la lesione di tali doveri espressi nell’articolo 143 comma 2. Ecco quali sono questi obblighi:
- Obbligo reciproco alla fedeltà
- Obbligo all’assistenza materiale e morale
- Obbligo alla collaborazione nell’interesse del nucleo familiare
- Obbligo di coabitazione
Oltre a questi doveri, è possibile chiedere l’addebito anche nell’eventualità di violazione dei diritti costituzionalmente protetti, come ad esempio la violazione del diritto di libertà religiosa o del principio di dignità.
Le conseguenze della pronuncia di addebito
La sentenza di addebito comporta delle conseguenze di tipo patrimoniale sanzionatorie per la condotta tenuta dal coniuge che perde il diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori.
Il coniuge al quale viene assegnata la separazione con addebito mantiene il diritto all’assegno vitalizio a carico dell’eredità, se gode degli alimenti all’apertura della successione. Ad ogni modo è utile ricordare che tali diritti decadono con il divorzio, indipendentemente dall’addebito.
In aggiunta, il coniuge a cui è attribuita la separazione ha diritto alla pensione di reversibilità a prescindere se ricevesse l’assegno di alimenti da parte del coniuge deceduto. Questo perché il solo presupposto è l’esistenza di un vincolo coniugale con la persona defunta. Infine, il coniuge che non ha subito l’addebito può richiedere il risarcimento dei danni sofferti per la violazione dei diritti coniugali perché queste lesioni possono provocare una responsabilità extracontrattuale.
Le prove necessarie ai fini dell’addebito
Il coniuge che avanza domanda di addebito deve allegare le dovute prove a sostegno della richiesta. Per esempio, una moglie deve dimostrare che la crisi matrimoniale è attribuibile al tradimento del marito e che tale infedeltà abbia causato la crisi, cioè che ci sia il nesso causale.
Le prove possono essere composte da testimonianze o prove documentali quali messaggi, e-mail, fotografie e così via. Posta elettronica e messaggi via chat sono tutelati dal principio di segretezza della corrispondenza e la giurisprudenza sostiene che il diritto alla riservatezza sia alleggerito tra moglie e marito per la convivenza dei coniugi.
Quindi se telefono e pc sono a disposizione dei coniugi, può succedere che uno dei due veda i messaggi dell’altro senza permesso. Differente il caso nel quale un coniuge sottragga il telefono all’altro. Infatti, vedere la corrispondenza dell’altro senza consenso è vietato anche tra conviventi.
La gestione dei figli nei casi di separazione con addebito
Per il collocamento della prole ci si affida alle regole generali che non sono vincolate alla dichiarazione di addebito in quanto un coniuge infedele può comunque essere un buon genitore. Il giudice è tenuto a rispettare il criterio di bigenitorialità, posto che il figlio ha la facoltà di conservare un buon rapporto con ognuno dei genitori.
Se l’addebito è emesso per tradimento o abbandono del tetto coniugale non ci sono conseguenze sui figli, mentre è differente il caso nel quale l’addebito provenga da comportamenti violenti e allora il giudice può scegliere l’affidamento esclusivo all’altro genitore.
Cosa succede alla casa coniugale dopo la separazione con addebito?
In presenza di figli minorenni o maggiorenni che non sono autosufficienti, il giudice assegnerà la casa di famiglia al coniuge che ospita la prole. L’addebito non influenza la decisione poiché viene presa nell’interesse dei figli stessi.
Riassumendo, ecco cosa succedere alla casa coniugale nelle differenti situazioni:
- Se ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti la casa è assegnata al genitore collocatario della prole, a prescindere se ci sia addebito o di chi sia la proprietà dell’immobile;
- Se non ci sono figli, la casa resta alla persona che ne è proprietaria;
- Se non sono figli e vi è la comproprietà della casa, i coniugi devono procedere con la divisione, indipendentemente dall’addebito