Le donazioni informali e indirette non devono più essere soggette a tasse poiché non vige alcun obbligo alla registrazione. Questo è ciò che si evince dalla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato la disciplina in materia di tassazione sulle donazioni che scatterebbe soltanto quando la donazione risulta da atti di registrazione o se registrata volontariamente o se c’è un valore al di sopra del milione di euro e la donazione viene dichiarata nell’ambito di una procedura di accertamento dei tributi.
D’altra parte, la donazione è molto frequente, specialmente tra genitori e figli e tale strumento viene preferito rispetto ai lasciti nel testamento in quanto consente di evitare azioni legali tra gli eredi. Appariva già chiaro come il passaggio di una modica cifra tra genitore e figlio fosse esentasse e non richiedesse l’atto notarile, ma con il nuovo orientamento neanche in casi di transazioni significative è necessario pagare le tasse sulla donazione.
Cos’è la donazione e quali costi prevede
La donazione è una forma di contratto tramite il quale il donante cede un diritto o un bene ad un altro soggetto donatario. Negli anni però sono nati contenziosi legali inerenti alla tassazione prevista per le donazioni e in seguito alla sentenza della Cassazione n. 6077/2023 e 9780/2023, sono state definite tre tipologie precise di donazioni:
- Dirette: le donazioni che derivano dalla stipula di un atto pubblico;
- Indirette: le donazioni che provengono da un atto giuridico o da un contratto e causano il medesimo effetto delle donazioni dirette, ovvero l’arricchimento del patrimonio del beneficiario. I giudici hanno portato come esempio il contratto a favore di terzi, la rinuncia a un diritto o l’accollarsi un debito altrui;
- Informali: le donazioni che si basano sull’esecuzione di un’attività materiale. In tal caso i giudici citano come esempio il trasferimento di una somma di denaro, come quella tra genitore e figlio.
Ma come si decide quali sono i costi della donazione? Nell’eventualità di cessione gratuita della proprietà viene applicata l’imposta sulle donazioni che segue regole specifiche.
Tra i parametri per determinare la tassazione ci sono il valore economico del bene donato e il grado di parentela tra donante e donatario che definiscono aliquote, franchigia ed importo da dover pagare. Per legge l’ammontare dell’imposta sulle donazioni oscilla tra il 4 e l’8%.
Non sempre però è necessario pagare tale importo secondo aliquota, parentela e valore del bene. Infatti, l’imposta viene applicata soltanto per la quota che eccede la franchigia e per i portatori di handicap ci sono alcune agevolazioni. In aggiunta, la Corte di Cassazione con la sentenza n.18725 del 2017 ha già sancito che non si può applicare l’imposta sulle donazioni nei casi di omessa formalizzazione del contratto, come quando i genitori donano una somma di denaro al figlio.
Per fare un esempio, se la donazione tra genitore e figlio riguarda un bene del valore di 2 milioni di euro l’imposta si applica per la cifra che eccede la franchigia di 1 milione di euro, con aliquota del 4%. La spesa da sostenere sarà di 40.000 euro, cioè il 4% del milione di euro che eccede la franchigia. Se invece la donazione fosse stata in favore di una persona con handicap, il costo sarebbe stato della metà (20.000 euro) perché in questo caso la franchigia è di 1.500.000 euro.
Come si effettua una donazione
Per non essere nulla, una donazione deve essere eseguita mediante atto pubblico e dunque essere redatta da un notaio che dovrà così registrare il contratto e versare la cifra dovuta come imposta sulla donazione.
Al costo da pagare per la donazione si deve aggiungere anche l’imposta di registro che ha un valore prestabilito di 200 euro e per i beni immobili vi è anche l’obbligo di corrispondere imposte ipotecarie e catastali, rispettivamente del 2% e dell’1%. Le donazioni con valore che non eccede la franchigia sono esentate dall’imposta di registro, come già chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate.
Sono invece esentate dal pagamento dell’imposta di donazione quelle eseguite:
- In favore di Stato, Regioni, province e Comuni;
- In favore di enti pubblici, ONLUS, associazioni o fondazioni riconosciute che hanno come scopo lo studio, l’assistenza, l’educazione, l’istruzione, la ricerca scientifica o altre finalità di pubblica utilità;
- In favore di partiti politici;
- Le donazioni di veicoli che sono iscritti al PRA;
- I passaggi di aziende familiari verso i discendenti o il coniuge;
Come si è pronunciata la Cassazione sulla tassazione delle donazioni informali e indirette
Con la sentenza n.7442 pubblicata lo scorso 20 marzo 2024 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema prendendo posizione rispetto a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 30/E/2015. Infatti, da questa pronuncia si stabilisce che per le donazioni informali e indirette non sussiste l’obbligo di registrazione, a meno che non provengano da atti soggetti a registrazione (come il bonifico bancario tra genitore e figlio) e, se non sono registrate, la loro tassazione avviene solamente quando il contribuente ne attesta la stipula. In quest’ultimo caso però l’aliquota applicata sarebbe dell’8%, ovvero più alta rispetto a quella che si attuerebbe se la donazione fosse stata registrata da subito.
C’è però un valore limite da rispettare che è stato fissato alla cifra di un milione di euro. Nel caso in cui la donazione superi il milione, scatterebbero l’imposta di donazione e di registro e l’obbligo di sottoscrivere l’atto notarile.
Sebbene poi non vi siano troppi vincoli per le donazioni indirette e informali, è comunque importante giustificare la transazione che il genitore esegue verso il figlio. Nonostante non vi sia un termine particolare da utilizzare nella causale del bonifico, è necessario specificare il motivo della transazione per non attirare sospetti che potrebbero indurre eventuali controlli.
Tra le diverse causali più utilizzate per le donazioni c’è l’espressione “liberalità”, ma si possono impiegare anche causali più informali che riescono a descrivere la natura della transazione. Riassumendo, la tassazione sulle donazioni si attiva solo quando tali liberalità provengono da atti registrati o se le donazioni sono registrate volontariamente o se superiori al milione di euro e la loro esecuzione viene dichiarata all’interno di una procedura di accertamento tributaria.