Uno dei principali strumenti impiegati per identificare il rischio di infiltrazioni criminali all’interno delle imprese è la verifica del cosiddetto titolare effettivo. Soprattutto dopo il Covid le aziende italiane sono più vulnerabili e a rischio di manipolazioni da parte delle mafie e della criminalità organizzata.
La verifica del titolare effettivo è quindi uno dei più importanti mezzi di cooperazione da parte di organizzazioni e istituti bancari in ottica antiriciclaggio. Infatti, le strutture complesse alla base di molte società spesso rappresentano una scappatoia per nascondere attività sospette e identità occulte.
In tema di antiriciclaggio il titolare effettivo ha sempre avuto un ruolo centrale e il suo peso è stato ulteriormente rafforzato con il D.Lgs. n. 231/2007 e il D.Lgs. n.125/2019. Ma chi è il titolare effettivo e come viene individuato? E soprattutto, quali sono gli obblighi di legge per le imprese?
Chi è il titolare effettivo?
Secondo il D.Lgs. n. 90 del maggio 2017, attuativo della Direttiva europea 2015/849, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’attività o un’operazione oppure, per le entità giuridiche, è la persona fisica che la possiede o ne è beneficiaria.
Già con il D.Lgs. n.231/2007 si è data particolare rilevanza al titolare effettivo non più come eventuale, ma piuttosto come necessario e sempre presente. Come già detto, si tratta di una figura di importanza per la trasparenza antiriciclaggio in quanto è frequente che il riciclaggio di denaro sporco passi attraverso società di copertura che nascondono il vero proprietario e rendono più complessa l’individuazione del reale beneficiario degli introiti.
È bene dire che esistono 3 tipologie di titolare effettivo:
- Titolare effettivo di imprese con personalità giuridica: la persona fisica che possiede la proprietà diretta con partecipazione superiore al 25% del capitale o la persona fisica che possiede la proprietà indiretta, se la titolarità passa tramite società controllate o fiduciarie;
- Titolare effettivo di persone giuridiche private: la persona fisica che svolge il ruolo di fondatore, beneficiario, titolare di funzioni di rappresentanza legale o amministrazione;
- Titolare effettivo di Trust e altri istituti giuridici simili: la persona fisica che ricopre i ruoli di costituente, guardiano, fiduciario, beneficiario o soggetto che ha il controllo del Trust o dei beni inseriti nel Trust con proprietà diretta o indiretta. Per i Trust e istituti affini possono essere identificati anche più titolari effettivi.
Come si individua il titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica?
Esistono tre criteri base per l’identificazione del titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica e vengono applicati a cascata. Ciò significa che se il primo criterio non dà esito positivo, si procede con il secondo ed eventualmente con il terzo.
Il primo criterio al quale affidarsi è l’assetto proprietario, secondo il quale si individua il titolare effettivo se una o più persone sono in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Se tale partecipazione è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, bisogna ripercorrere la catena proprietaria per giungere fino al titolare effettivo.
Il secondo criterio è poi il controllo maggioritario dei voti o vincoli contrattuali nell’assemblea dei soci, ovvero la persona che esercita la maggiore influenza tra gli shareholders. Per finire, il terzo metodo è quello del criterio residuale, novità introdotta nell’ultimo aggiornamento della disciplina.
Se non è stato trovato il titolare effettivo con i precedenti criteri, questo deve essere individuato nella persona che esercita poteri di direzione o amministrazione della società.
La normativa per la comunicazione del titolare effettivo
Il 9 ottobre 2023 sono stati pubblicati gli ultimi provvedimenti in materia con cui l’Italia dà finalmente attuazione alla Direttiva europea che impone la costituzione di uno specifico registro pubblico nel quale vengono raccolti i dati sui titolari effettivi delle imprese.
Il legislatore italiano ha quindi inserito nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio un apposito strumento operativo che avrà lo scopo di ospitare e gestire le informazioni sui reali beneficiari delle attività d’impresa italiane.
Il Registro delle Imprese ha così acquisito un peso ancora maggiore per quanto concerne il tema della trasparenza, nell’ottica di agevolare la prevenzione e la lotta alle frodi e a qualsiasi forma di criminalità. Secondo l’attuale normativa, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro l’11 dicembre 2023, i soggetti giuridici italiani hanno l’obbligo di inoltrare una comunicazione per via telematica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza.
Invece per le imprese giuridiche costituite dopo il 10 ottobre 2023, l’invio della comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e l’amministratore o legale rappresentante deve specificare chi è il beneficiario delle attività dell’impresa stessa.
Per agevolare il processo telematico, il Sistema camerale ha messo a disposizione un manuale operativo consultabile sul sito https://www.unioncamere.gov.it/. In aggiunta, ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili collegandosi al portale https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home.
Se però il titolare effettivo non viene comunicato entro le scadenze previste, la Camera di Commercio del territorio competente ha l’obbligo di contestare la violazione. Secondo l’art. 2630 del Codice civile, la sanzione potrà andare da un minimo di 103 euro ad un massimo di 1.032 euro. La mora si ridurrà di un terzo se l’invio sarà effettuato entro 30 giorni dalla scadenza originaria.