Il gratuito patrocinio è il diritto della persona non abbiente con reddito entro una certa soglia di essere rappresentata in giudizio da un avvocato a spese dello Stato. Nel giro di pochi mesi su questo tema è stato modificato ancora una volta il limite reddituale per potervi accedere.
Infatti, nel maggio 2023 è arrivato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto che adegua le fasce di reddito necessarie per essere ammessi al gratuito patrocinio concesso dallo Stato. I nuovi importi sono stati rimodulati secondo i balzi dell’inflazione. Già a febbraio però questi limiti erano stati aggiornati con apposito decreto basandosi sulle variazioni Istat degli indici di consumo.
Con il decreto di maggio è cambiato tutto ancora una volta, poiché è stato stabilito un ulteriore e definitivo limite di reddito, reso ufficiale con la pubblicazione in gazzetta dello scorso giugno. Ma in cosa consiste esattamente il gratuito patrocinio e quale reddito è necessario per poterne usufruire?
Cos’è il gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio è riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione italiana per tutti i cittadini non abbienti con lo scopo di rendere effettivo il diritto alla difesa, disciplinato dallo stesso articolo.
Nel caso in cui una persona sia lesa nei suoi diritti e non abbia le facoltà di sostenere le spese giudiziarie, affinché non sia mortificato il suo diritto all’azione, lo Stato garantisce l’assistenza di avvocati abilitati al gratuito patrocinio.
Nello specifico, secondo l’art. 74 DPR 115/2002, il gratuito patrocinio è assicurato per i processi civili, amministrativi, contabili e tributari e per i processi penali. Per usufruirne però è necessario essere ammessi in quanto non vi è un’attribuzione automatica.
Il primo requisito fondamentale è che le ragioni avanzate dal richiedente non sia infondate. Ovvero, è vietato il diritto di godere del gratuito patrocinio se le ragioni fatte valere sono pretestuose. La ragione è abbastanza evidente: le spese per il patrocinio sono a carico dello Stato, cioè della collettività, e quindi vi si può accedere soltanto per cause di reale necessità.
Il soggetto interessato sarà dunque esonerato da alcune spese, mentre altre saranno prese in carico dallo Stato. In realtà, non tutti gli avvocati possono assumere l’incarico di gratuito patrocinio, ma soltanto quelli che sono iscritti ad uno speciale albo consultabile sui diversi siti web dei Consigli dell’Ordine, dove l’imputato può scegliere il proprio professionista.
L’avvocato può incassare il suo compenso soltanto da parte dello Stato. Se invece richiede oppure accetta somme di denaro da parte del cliente, il professionista potrà essere accusato di illecito deontologico, punibile dal Consiglio dell’Ordine di competenza (art. 85 c. 3 DPR 115/2002 e art. 29 c. 8 Codice deontologico forense).
Gratuito patrocinio e difesa d’ufficio
Una distinzione importante da fare è quella tra la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio. La difesa d’ufficio è un istituto giuridico previsto in ambito penale e il suo obiettivo è assicurare la difesa ad ogni cittadino.
Ciò significa che se una persona si trova coinvolta in un procedimento di tipo penale e non dispone di un avvocato, gliene sarà assegnato uno d’ufficio nominato dal giudice oppure dal pubblico ministero che possono attingere da un elenco fornito dal Consiglio dell’Ordine forense, d’accordo con il Presidente del Tribunale.
Le spese della difesa d’ufficio sono a carico della persona, a meno che non sussistano i requisiti per accedere al gratuito patrocinio con spese a carico dello Stato. Quindi il difensore d’ufficio sarà pagato dal cliente e solo nell’ipotesi in cui il cittadino non abbia un reddito sufficiente, questo potrà richiedere di aderire al beneficio.
Chi può godere del gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio è un istituto del quale possono giovarsi i cittadini italiani che siano in possesso di alcuni requisiti basilari:
- Essere cittadini italiani (inclusi liberi professionisti o titolari di partita IVA)
- Essere cittadini stranieri o apolidi regolarmente presenti sul territorio italiano
- Essere enti senza scopo di lucro o associazioni.
Al contrario, sono esclusi dal patrocinio tutti i soggetti già condannati con sentenza definitiva (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002) per i seguenti reati:
- Associazione mafiosa, anche straniera
- Reati commessi avvalendosi delle condizioni incluse nell’art. 416 bis c.p.;
- Reati commessi per favorire attività delle associazioni di stampo mafioso;
- Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Produzione, detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito delle medesime sostanze.
Quali sono i nuovi limiti reddituali?
Il 6 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto interdirigenziale del 10 maggio 2023 per adeguare le soglie reddituali valide per l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il nuovo limite è stato fissato nella cifra di 12.838,01 euro. La precedente soglia risalente al febbraio 2023 era invece 11.734, 93 euro.
I redditi che bisogna considerare per capire se è possibile aderire al beneficio includono tutti i tipi di redditi imponibili ai fini delle imposte, compresi quelli riconducibili ai familiari conviventi. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, tra le somme che rientrano nel calcolo del limite reddituale sono ammesse anche quelle esenti IRPEF, come il reddito di cittadinanza e l’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex coniuge.
La regolarità del reddito, dopo l’invio dell’istanza di ammissione, è poi verificata dall’Agenzia delle Entrate. In aggiunta, il cambiamento delle condizioni reddituali nel corso della causa può provocare la revoca del patrocinio oppure l’ammissione in precedenza negata.
Per poter fare domanda di gratuito patrocinio è necessario compilare e inoltrare una richiesta in carta semplice contenente la domanda di ammissione con indicazione del processo al quale si riferisce, i dati anagrafici del richiedere e degli altri componenti del nucleo familiare, l’autocertificazione dei redditi percepiti nel corso dell’anno precedente e l’impegno a comunicare ipotetiche variazioni di reddito.
La richiesta deve essere depositata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del territorio di competenza per i processi civili. Invece per le cause penali deve essere inoltrata alla Cancelleria del magistrato presso cui pende il procedimento.