Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 29 dicembre 2022 che introduce alcune importanti novità per quanto riguarda l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per l’anno 2023.
È quello che viene comunemente chiamato Decreto Flussi, il quale stabilisce che l’assunzione di cittadini stranieri non comunitari senza permesso di soggiorno è possibile solo attraverso un nulla osta, rilasciato in seguito ad una domanda presentata allo Sportello Unico Immigrazione, secondo il numero di posti disponibili per ogni anno.
Con il Decreto Flussi è stata decisamente semplificata tutta la procedura burocratica per l’iter di assunzione, a cominciare dalla verifica dei Centri per l’Impiego e fino alla procedura di asseverazione. Andiamo allora a scoprire cosa prevede per il 2023 il Decreto Flussi e come poter fare richiesta.
Cosa prevede il Decreto Flussi?
Con il nuovo Decreto Flussi 2023 sono state fissate ufficialmente le quote di lavoratori stranieri che possono fare ingresso nel nostro Paese per lavorare. Nello specifico, l’art. 1 del decreto sancisce che sono ammessi ad entrare in Italia per ragioni di lavoro subordinato stagionale e non e di lavoro autonomo, “i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità”.
Basti pensare che il decreto del 2022 aveva come quota massima 69.000 unità. Ben 44.000 saranno gli ingressi permessi per lavoro stagionale nel settore turistico/alberghiero e agricolo, da suddividere poi tra Regioni e provincie autonome.
Tale quota si riferisce ai lavoratori stagionali subordinati extracomunitari che provengono da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Invece la quota concessa per motivi di lavoro subordinato non stagionale ammonta a 38.705 persone, incluse le quote da preservare per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo di precedenti permessi concessi ad altro titolo.
Queste ultime unità sono così suddivise:
- 24.105 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
- 6000 lavoratori non stagionali che sono cittadini di Paesi con cui nel corso del 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 1000 cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero che abbiano svolto programmi di formazione nei Paesi di provenienza secondo l’art.23 del decreto legislativo del 25 luglio 1998;
- 100 lavoratori di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al 3° grado in linea diretta di ascendenza che risiedono in Venezuela.
All’interno di questa quota di ingressi è concessa:
- La conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato: 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 2.000 permessi di soggiorno per studio o formazione professionale e 200 permessi di soggiorno UE per residenti di lungo periodo concessi a cittadini di Stati terzi da altro Paese membro UE;
- La conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo: 370 permessi di soggiorno per studio o formazione professionale, 30 permessi di soggiorno UE per residenti di lungo periodo concessi ai cittadini di Stati terzi da un altro Paese membro dell’UE.
È inoltre concesso l’ingresso per ragioni di lavoro autonomo a 500 cittadini extracomunitari residenti all’estero che appartengono alle seguenti categorie:
- Imprenditori che desiderano mettere in atto un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, il quale deve prevedere l’impiego di proprie risorse superiore a 500.000 euro di provenienza lecita e la creazione di almeno 3 posti di lavoro;
- Liberi professionisti che vogliono esercitare professioni regolamentate e non oppure non regolamentate ma comunque rappresentate da associazioni iscritte in elenchi delle pubbliche amministrazioni che rilasciano attestati di qualifica professionale;
- Persone titolari di incarichi societari di controllo e amministrazione;
- Artisti di fama o di alta qualifica professionale assunti da enti pubblici o privati;
- Cittadini stranieri che vogliono aprire imprese start-up innovative e sono titolari di rapporto di lavoro autonomo con l’impresa.
La verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego
Una novità importante inserita nel Decreto Flussi 2023 è l’obbligo per il datore di lavoro, prima di inviare la domanda di nulla osta del lavoratore, di verificare presso un Centro per l’Impiego che vi siano altri lavoratori già in territorio nazionale disponibili a svolgere la mansione per la quale si intende assumere il lavoratore proveniente dall’estero.
La verifica di indisponibilità non è necessaria per i lavoratori stagionali e per quelli formati all’estero. L’istanza deve essere presentata su apposito modello sottoscritto con firma autografa o firma digitale con annessa copia fronte retro di un documento d’identità. Quindi sarà inoltrata tramite PEC al servizio territoriale dell’Agenzia regionale per il lavoro competente.
I datori di lavoro dovranno poi comunicare al CPI l’esito della selezione e nell’eventualità di esito negativo, devono specificare se il lavoratore mandato dal CPI non si è presentato al colloquio o non è stato dichiarato idoneo oppure se ha rifiutato la proposta di lavoro.
Dunque, si potrà procedere con la domanda di nulla osta solo se:
- Il CPI non dà risposta alla richiesta presentata entro 15 giorni dalla data di invio della stessa;
- Se dopo il colloquio di selezione il datore accerta che il lavoratore non è idoneo alla mansione offerta;
- Se il lavoratore inviato dal CPI non si presenta all’appuntamento per il colloquio, tranne per comprovati motivi, trascorsi almeno 20 giorni dalla data di invio della richiesta.
Il verificarsi di una di queste tre situazioni deve poi essere attestato da apposita autocertificazione che l’impresa allegherà all’istanza di nulla osta.
In che modo inoltrare la domanda di nulla osta?
Il Decreto Flussi 2023 ha stabilito che le richieste potessero essere inoltrate sul portale del Ministero dell’Interno dal 27 marzo al 31 dicembre 2023. Purtroppo, le quote sono state esaurite in pochissime ore nel corso nel click day, quando sono arrivare oltre 240.000 domande, a fronte delle circa 82.000 quote disponibili.
In caso di rifiuto per mancanza di quote, l’unica possibilità è quella di attendere il prossimo Decreto Flussi. Ad ogni modo, il decreto-legge ha previsto che le istanze rigettate per tale motivo potranno essere esaminate non appena saranno messe a disposizione altre quote.
In via generale, è importante verificare con costanza l’approvazione di ulteriori Decreti Flussi, così da non farsi trovare impreparati, essendo le richieste esaminate in ordine cronologico di arrivo e considerando il numero limitato di quote.
Le tempistiche per l’assunzione di un lavoratore straniero
Il Decreto Flussi ha snellito le procedure burocratiche relative al rilascio del nulla osta, che adesso viene inviato automaticamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di provenienza del lavoratore straniero se, dopo 30 giorni dall’inoltro, non sono state riscontrate ragioni ostative.
La scadenza per il rilascio del visto è di 20 giorni e in possesso del documento, il lavoratore può entrare in Italia. Il datore di lavoro riceverà una comunicazione dell’avvenuto rilascio tramite posta elettronica e lo potrà scaricare dal portale Servizi-ALI.
Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, il lavoratore, insieme al datore di lavoro, dovrà presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Tale contratto è un impegno formale a concludere, entro 6 mesi, il contratto di lavoro vero e proprio.
Una copia del contratto di soggiorno sarà inviata ai Servizi per l’Impiego, alla rappresentanza consolare di competenza e al datore di lavoro. Contestualmente il lavoratore straniero deve anche richiedere il permesso di soggiorno per ragioni di lavoro tramite l’invio di un kit alla Questura. Entro 60 giorni, la Questura competente rilascerà il permesso di soggiorno.
Quali documenti deve produrre il datore di lavoro per aderire al Decreto Flussi?
Con la nota n. 20 del 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato indicazioni precise per i presupposti che il datore di lavoro deve possedere per poter assumere un lavoratore straniero. Tra questi requisiti ci sono la capacità patrimoniale, il fatturato, l’equilibrio economico-finanziario, il numero di dipendenti e la tipologia di attività svolta dall’azienda, specificando la natura continuativa o stagionale di quest’ultima.
Per rendere più semplice la procedura di approvazione del nulla osta, è stato deciso che tra i documenti da allegare ci sia anche la cosiddetta asseverazione firmata da consulenti del lavoro o associazioni rappresentative dei datori di lavoro. Con tale documento si dà esito positivo alle verifiche effettuate a carico del datore.
Restano comunque possibili eventuali controlli a campione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in sinergia con l’Agenzia delle Entrate. È bene specificare che l’asseverazione non è necessaria nei casi in cui la domanda è inviata da parte delle organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto i Protocollo d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le quali possono mandare allo Sportello Unico una comunicazione di proposta di contratto di soggiorno che sarà poi inviata in via telematica alle Rappresentanze diplomatiche consolari per il rilascio del nulla osta.
Quali sono i motivi ostativi al rilascio del nulla osta?
Per avere diritto al nulla osta, sia il lavoratore straniero che il datore di lavoro non devono essere gravati da motivi ostativi. Questi motivi ostativi comprendono:
- Condanne per uno dei reati inclusi nel Testo Unico
- La condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice Penale
- Una misura di prevenzione applicata
- La minaccia per l’ordine pubblico
- Reati che riguardano gli stupefacenti
- La libertà sessuale
- La sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Italia ha siglato accordi
- Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
- Reati inerenti al reclutamento di persone per lo sfruttamento della prostituzione
- Contraffazione
- Espulsione
- Divieto di ingresso nel Paese con segnalazione di respingimento
- Motivi di sicurezza nazionale e di protezione delle relazioni internazionali