La Legge di Bilancio 197 del 2022 ha stanziato altri 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per il 2023. Complessivamente, sono previsti alcuni interventi straordinari in altrettanti settori, questa volta senza la distribuzione generalizzata che si era resa necessaria a causa dell’emergenza Covid-19.
Il 16 gennaio 2023 l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative, riepilogando le novità in calendario per quest’anno all’interno della circolare 4/2023. Ovviamente l’Istituto non si è occupato delle regole di base riguardanti la Cassa Integrazione, le quali si intendono applicabili anche per il 2023. Andiamo quindi a scoprire quali sono i punti salienti delle nuove direttive sulla Cassa Integrazione.
Imprese che operano in area di crisi industriale complessa
L’articolo 1, comma 325 della Manovra 2023 ha stanziato altri 70 milioni di euro per l’anno in corso, al protrarsi dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga per i lavoratori di imprese che lavorano in aree di crisi industriale complessa.
Tali risorse messe a disposizione devono essere suddivise tra le Regioni con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
I lavoratori coinvolti avranno la possibilità di contare su un ulteriore tipo di integrazione salariale straordinaria, fino a un massimo di 12 mesi. L’INPS però si riserva l’opportunità di dare altre indicazioni in materia, a seguito della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale.
Lavoratori dei call center
Con l’articolo 1, comma 327, vengono prorogate per tutto il 2023 le misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende che operano nel settore dei call center. Questa proroga deve comunque rientrare nel tetto di spesa di 10 milioni di euro.
In deroga alla normativa vigente, i dipendenti dei call center possono dunque beneficiare di un’indennità corrispondente al trattamento massimo di integrazione salariale, legata alla pubblicazione di particolari decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gruppo ILVA
Con la Manovra 2023 è stata estesa, con un limite di spesa di 90 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di CIGS a favore degli operai che lavorano negli stabilimenti industriali del gruppo ILVA, assegnata anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
Cessazione attività
L’articolo 1, comme 329, introduce la proroga per il 2023 dell’opportunità di aderire alla CIGS per le aziende che hanno cessato o sono in procinto di cessare l’attività produttiva, per agevolare il coordinamento degli esuberi del personale.
Questa forma di sostegno è stata finanziata con 50 milioni di euro sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e potrà essere erogata per un periodo complessivo di 12 mesi, anche in deroga ai limiti di durata previsti da CIGO e CIGS.
Aziende confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria
La Legge di Bilancio del 2021 n. 178 ha ampliato al triennio 2021-2023 le forme di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto e i dipendenti di aziende sequestrate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Tale sostegno era già stato introdotto nel periodo 2018-2020 dal Decreto Legislativo n.72/2018.
L’intervento è stato esteso alle stesse condizioni per una durata complessiva di 12 mesi nel corso del triennio, entro il massimale di spesa di 1 milione di euro per ogni annualità, a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. Il trattamento viene quindi concesso direttamente dall’INPS ai dipendenti, così da assicurare il rispetto dei termini finanziari.
Processi riorganizzativi complessi
La Legge di Bilancio 2022 ha sancito l’estensione per il triennio 2022-2024 delle disposizioni riguardanti gli ulteriori periodi di CIGS a favore delle imprese con rilevanza economica strategica a livello regionale e con importanti problemi occupazionali.
Il periodo aggiuntivo di integrazione salariale può avere durata differente a seconda delle situazioni particolari:
- 6 mesi per la crisi aziendale;
- 12 mesi per la riorganizzazione aziendale
- 12 mesi per il contratto di solidarietà
Transizione occupazionale
Nella circolare INPS del gennaio 2023 l’Istituto precisa che “in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all’articolo 22-ter del D.lgs. n. 148/2015 che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria”.
Il trattamento ha quindi come scopo il recupero occupazionale dei dipendenti a rischio esubero e può essere erogato, in deroga al tetto massimo di durata, per un periodo non superiore i 12 mesi non prorogabili ulteriormente, come risposta alle situazioni di crisi aziendale e riorganizzazione. A disporne sono i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano dato lavoro a più di 15 dipendenti.
Particolare difficoltà economica
Durante il 2023 le imprese possono fare ricorso ancora alla CIG per affrontare eventuali processi di riorganizzazione e casi di evidente difficoltà economica. La disposizione sarà in vigore per il biennio 2022 e 2023 ed è rivolta ai casi di applicazione della CIGS che, per raggiunti limiti massimi di durata complessiva nel quinquennio mobile, non hanno più la possibilità di usufruire di altri periodi di CIGS.
L’INPS poi ci tiene a precisare che l’ammortizzatore può avere una durata totale di 52 settimane da godere nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. La copertura per questo genere di CIGS ammonta a 150 milioni di euro per ogni annualità.
Le novità contenute nel Decreto Milleproroghe 2023
Il Decreto-legge n.198 del dicembre 2022, noto come Milleproroghe 2023, affronta il tema degli ammortizzatori sociali nei commi 3 e 5 dell’articolo 9.
Nel comma 3 si fa riferimento ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, istituiti il 31 dicembre 2021, i quali avrebbero dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni sancite dalla manovra entro il 31 dicembre 2022. Nell’eventualità di mancato adeguamento, i datori dei settori coinvolti avrebbero dovuto confluire nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dal 1° gennaio 2023. Con il Decreto Milleproroghe il limite di adeguamento è stato spostato al 30 giugno 2023.
Invece nel comma 5 dell’articolo 9 si parla del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo. Questo comma include una norma di salvaguardia per le richieste di adesione alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale, inviate dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022.
Le domande inoltrate sono dunque considerate trasmesse correttamente anche se inviate al di là della scadenza che corrisponde a 60 giorni seguenti all’adozione del decreto ministeriale di approvazione del trattamento di integrazione salariale.