L’Inps con il messaggio del 18 maggio 2022, n. 2099, fornisce chiarimenti sui quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo (articolo 4, commi da 1 a 7, legge 28 giugno 2012, n. 92, e articolo 41, comma 5-bis, d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni), sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Istituto ha confermato che le retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma riferite a periodi precedenti, devono essere incluse nel calcolo della prestazione ed è, quindi, possibile procedere alla ricostituzione, a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante.
È possibile procedere alla ricostituzione anche in caso di contribuzione presente nell’estratto conto contributivo, ma non valutata al momento della liquidazione definitiva della prestazione. Leggi qui