L’Inps ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2021. Nella circolare dell’Inps si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
Nella G.U. n. 292 del 24 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2019”. La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
– prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
– prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
– prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
– pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, dellalegge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.
INDICE DI RIVALUTAZIONE DEFINITIVO PER L’ANNO 2020
L’articolo 1 del decreto citato ha stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020. Conseguentemente, si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Come riporta la tabella dell’Inps:
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2020 | 515,58 € | 293,90 € |
IMPORTI ANNUI | 6.702,54 € | 3.820,70 € |
INDICE DI RIVALUTAZIONE PROVVISORIO PER L’ANNO 2021
L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2021 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2021 | 515,58 € | 293,90 € |
IMPORTI ANNUI | 6.702,54 € | 3.820,70 € |
PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
Pensione sociale | Assegno sociale | |||
Decorrenza | Importi | |||
mensile | annuo | mensile | annuo | |
1° gennaio 2020 | 379,33 € | 4.931,29 € | 460,28€ | 5.983,64 € |
1° gennaio 2021 | 379,33 € | 4.931,29 € | 460,28€ | 5.983,64 € |
Limiti reddituali massimi * | ||||
personale | coniugale | personale | coniugale | |
1° gennaio 2020 | 4.931,29 € | 16.990,47 € | 5.983,64 € | 11.967,28 € |
1° gennaio 2021 | 4.931,29 € | 16.990,47 € | 5.983,64 € | 11.967,28 € |
*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.
PRESTAZIONI A FAVORE DEI MUTILATI, INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI (CATEGORIA 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2020 e previsionale per l’anno 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
dal |
limite di reddito annuo personale | importo mensile | |||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti | Invalidi parziali, minori | Invalidi, sordomuti | Ciechi parziali | Ciechi assoluti | |
1.1.2020 | 16.982,49 € | 4.931,29 € | 287,09 € | 213,08 € | 310,48 € |
1.1.2021 | 16.982,49 € | 4.931,29 € | 287,09 € | 213,08 € | 310,48 € |