Disposizioni sulla sospensione dei versamenti contributivi: nuove istruzioni dell’Inps

Il decreto Cura Italia ha integrato e modificato le previsioni di cui al decreto-legge 9/2020. Pertanto, con la circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52, l’Istituto illustra le nuove istruzioni.

Con la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19.

In data 24 febbraio 2020, per far fronte all’emergenza è stato emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, con il quale è stata disposta la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2020, n. 45.

L’articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

L’articolo 8, comma 1, lett. b,, del medesimo decreto-legge, prevede altresì che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.

Quali sono i soggetti interessati alla sospensione contributiva?

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie come previsto dalla circolare dell’Inps:

– i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);

– i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);

– i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’art. 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione. La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’emergenza epidemiologica.

Le aziende private con dipendenti e i committenti possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione. Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori di cui al predetto allegato.