Chi lo può richiedere?
- 66 anni e 7 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- i redditi assoggettabili all’ IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione non si computano:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
Il pagamento dell’assegno
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.
L’importo dell’assegno è pari a 453,00 euro per tredici mensilità. Per l’anno 2018 il limite di reddito è pari a 5.889,00 euro annui e 11.778,00 euro, se il soggetto è coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.
Attenzione l’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Come riporta il portale dell’Inps dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.